Art. 7.
(Limiti alla costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privata da parte di regioni ed enti locali).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
      2. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
      3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del comma 2, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le

 

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partecipazioni con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
      4. Le regioni adeguano ai princìpi di cui al presente articolo la disciplina relativa a partecipazioni in società. Tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.